Ordine Esecutivo Sulle Specie Invasive

 Certamente, in quest'ottica assume particolare rilevanza un'Ordine Esecutivo firmato dall'allora Presidente statunitense Bill CLINTON, riguardante "specie invasive".

Infatti quest'Ordine venne emanato da CLINTON, in base ad un decreto per "tutelare la Nazione" sal pericolo di spore e batteri, definiti alieni. Viene stranamente costituito un nuovo organo di controllo, in cui figurano il Segretario di Stato e quello della Difesa.

 Quello che segue, è il contenuto di una dichiarazione della Casa Bianca di Washington, ai primi di febbraio del 1991. Tale documento fa rifermento ad alcuni non meglio identificati "batteri o piante", che potrebbero penetrare negli USA, e contro i quali, organi competenti e coordinati da un apparato "ad hoc" che si farà carico del problema: Il Consiglio delle Specie Invasive. Strananmente, il Ministero della Sanità non figura fra le strutture facenti capo a questo Consiglio, mentre sono presenti quello della Difesa e quello dell'Agricoltura. Inoltre, nel testo in questione, si fa esplicitamente riferimento ad iniziative atte a "promuovere l'educazione pubblica sulle specie invasive e sulla giusta maniera con cui comunicare con loro". Comunicare con chi? Con spore e batteri?

Evidentemente i conti non tornano, ed il sospetto che le specie invasive di cui si preoccupa Washington, si siano qualcosa di ben diverso dagli acari delle piante é più che legittimo.

 Ecco il testo:

 U.S. Newswire via NewsEdge, corporazione: Washington. 3 feb./U.S. Newswire/ - quello che segue é stato rilasciato oggi dalla Casa Bianca:

Per l'autorità conferitami in qualità di Presidente dalla Costituzione, dalle leggi degli Stati Uniti d'America, incluso il National Enviromental Policy Act del 1969, come emendato (42 U.S.C.4321 et seq.), Indigenous Aquatic Nuisance Prevention an Control Act del 1990, come emendato (16 U.S.C.4701 et seq.), Lacey Act, come emendato (18 U.S.C. 42), Federal Plant Pest Act (7 U.S.C. 150 aa. et seq.), Federal NoxiousWeed Act del 1974, come emendato (7 U.S.C.2801 et seq.), Endangered Species Act del 1973, come emendato (16 U.S.C.1531 et seq.), ed altri statuti pertinenti, per prevenire l'introduzione di specie invasive e provvedere e provvedere al loro controllo e a minimizzare gli impatti sulla salute umana, ecologici e economici causati dalle specie invasive, si ordina quanto segue:

Sezione 1: Definizioni

(a) "Specie Aliene" significa, con rispetto ad un particolare ecosistema, qualsiasi specie, inclusi i suoi semi, uova , spore o altro materiale biologico, capace di propagare quella specie, che non sia nativa dell'ecosistema (in inglese "alien" significa anche straniero, proveniente da fuori).

(b) "Controllo" significa, appropriatamente , sradicare , sopprimere, o gestire le specie di popolazioni invasive, impedendo la diffusione delle specie invasive nelle zone in cui sono presenti, e fare dei passi, quali la restaurazione delle specie native e gli habitat per ridurre gli effetti delle specie invasive e per prevenire ulteriori invasioni.

(c) "Ecosistema" indica il complesso di ina comunità di organismi e il suo ambiente.

(d) "Agenzia Federale" indica un dipartimento esecutivo o agenzia ma non include establishement indipendenti come definito da 5 U.S.C.104.

(e) "Introduzione" indica la fuga intenzionale o no, il rilascio, la disseminazione o la collocazione di una specie in un ecosistema come risultato di attività umana.

(f) "Specie Invasive" indica una specie aliena la cui introduzione causa o causerebbe danno economico o ambientale, o danni alla salute umana.

(g) "Specie Native" indica, rispetto ad un particolare ecosistema, una specie che, oltre che come risultato di un'introduzione, si trovava storicamente in quell'ecosistema.

(h) "Specie" indica un gruppo di organismi che presentino tutti un alto grado di somiglianza fisica e genetica, generalmente ibridata solo all'interno di se stessa, e che mostra persistenti differenze dai membri di gruppi alleati di organismi.

(i) "Stakeholder" (terzo fiduciario cui le parti in lite affidano la custodia delle cose) indica, ma non si limita solo a, lo stato, le agenzie governative locali e native,istituzioni accademiche, la comunità scientifica, entità non governative incluse quelle ambientali, agricole, organizzazioni a tutela della conservazione, gruppi di commercio, interessi commerciali e proprietari terrieri privati.

(j) "Stati Uniti" indica i 50 Stati americani, nonché il distretto della Columbia, Porto Rico, Guam, e tutti i possedimenti, territori, e i mari territoriali degli Stati Uniti.

Sezione 2:

Doveri delle Agenzie Federali

Ogni agenzia federale le cui azioni possano riguardare lo stato delle specie invasive dovranno, fino al punto permesso e praticabile delle legge,

(1) Identificare tali azioni

(2) a seconda della responsabilità delle appropriazioni, e all'interno dei limiti di bilancio dell'Amministrazione

usare programmi rilevanti e l'autorità per:

- Prevenire l'introduzione di specie invasive;

- Individuare la presenza di tali specie e rispondere rapidamente, tramite il controllo delle popolazioni di queste specie in maniera appropriata economicamente e ambientalmente;

- Monitorare le popolazioni di specie invasive accuratamente e efficacemente;

- Provvedere alla restaurazione delle specie native e delle condizioni originarie dell'habitat nell'ecosistema che stato invaso;

- condurre ricerche sulle specie invasive e sviluppare tecnologie per prevenirne l'introduzione e fornire un controllo delle specie invasive ambientalmente (così come scritto nell'originale) e

- promuovere la pubblica educazione sulle specie invasive e i mezzi per rivolgersi a loro;

(3) non autorizzare, finanziare o intraprendere azioni che si ritenga possano causare o promuovere l'introduzione o la diffusione delle specie invasive negli stati Uniti o altrove, a meno che, procedendo secondo le istruzioni , l'agenzia abbia determinato (e reso pubblica tale determinazione) che i benefici di tali azioni siano superiori al danno potenziale causato dalle specie invasive; e che tutte le misure di sicurezza per minimizzare i rischi di danno saranno prese di concerto con le suddette azioni.

(4) le agenzie federali perseguiranno i doveri di questa sezione consultandosi con il Consiglio delle Specie, conforme al Piano di Gestione delle Specie Invasive ed in collaborazione con gli "Stakeholders", appropriato, e, come approvato dal Dipartimento di Stato, quando le agenzie federali siano impegnate al con le organizzazioni internazionali e le nazioni straniere.

 

Sezione 3:

Consiglio delle Specie Invasive

(a) Con il presente documento si stabilisce qui un Consiglio delle Specie Invasive, i cui membri includeranno il Segretario di Stato, il Segretario del Tesoro, il Segretario della Difesa, il Segretario agli Interni,il Segretario dell'Agricoltura, il Segretario al Commercio, il Segretario dei Trasporti e l'Amministratore della'Agenzia della Protezione Ambientale. Il Consiglio sarà co-presieduto dal Segretario agli Interni, il Segretario all'Agricoltura, e dal Segretario al Commercio. Il Consiglio può invitare tra i membri alcuni esponenti delle agenzie federali, inclusi i rappresentanti dei bureau o gli uffici del sottogabinetto, con responsabilità significative riguardo a alle specie invasive , e può prescrivere procedure speciali per la loro partecipazione. Il Segretario degli Interni dovrà, d'accordo con gli altri presidenti, nominare un Direttore Esecutivo del Consiglio e fornirà l'appoggio allo staff amministrativo per il Consiglio.

(b) il Segretario agli Interni dovrà stabilire un'assemblea consultiva sotto il Federal Advisory Commitee Act, 5 U.S.C. App., per fornire informazioni e accorgimenti al Consiglio affinchè questo formuli le considerazioni del caso, e dovrà, dopo essersi consultato con gli altri membri del Consiglio, nominare i membri dell'assemblea consultiva che rappresentino gli Stakeholders. Tra le altre cose, l'assemblea consultiva dovrà raccomandare piani d'azione a livello locale, etnico, statale e regionale e basati sull'ecosistema, per raggiungere gli scopi e gli obiettivi del piano di gestione della sezione 5 di questo Ordine. l'Assemblea consultiva dovrà agire in cooperazione con gli Stakeholder e con le organizzazioni esistenti che si occupano di specie invasive. Il Dipartimento degli Interni dovrà fornire l'appoggio finanziario e amministrativo per l'assemblea consultiva.

 

Sezione 4:

Doveri del Consiglio sulle Specie Invasive

Il Consiglio delle Specie Invasive dovrà fornire una guida nazionale riguardo alle specie invasive , e dovrà:

(a) sovrintendere al realizzazione di quest'ordine e far si che le attività dell'Agenzia Federale riguardante le specie invasive siano coordinate, complementari, redditizie ed efficaci, facendo assegnamento sull'entità realizzabile e appropriata sulle organizzazioni esistenti che si occupano delle specie invasive, quali la Acquatic Nuisance Species Task Force, la Federal Interagency Commitee for the Management of Noxius and Exotic Weeds, e il Committee on Environment and Natural Resources;

(b) incoraggiare la pianificazione e l'azione a vari livelli, basandosi sull'ecosistemalocale, etnico, statale e religioso, per raggiungere gli scopi e gli obiettivi nel Piano di Gestione 5 di quest'Ordine, in cooperazione con gli Stakeholders e le organizzazioni esistenti che si occupano di specie invasive.

(c) sviluppare le raccomandazioni per la cooperazione internazionale riguardo alle specie invasive;

(d) sviluppare, consultandosi con il Consiglio della Qualità Ambientale, una guida per le Agenzie Federali conforme all'Atto di POlitica Ambientale Nazionale per la prevenzione e il controllo delle specie invasive, incluse l'approvvigionamento, l'uso e la manutenzione delle specie native in quanto influenzano le specie invasive;

(e) facilitare lo sviluppo di una rete coordinata tra le Agenzie Federali per documentare, valutare e monitorare gli impatti delle specie invasive sull'economia, l'ambiente e la salute pubblica;

(f) facilitare la costruzione di un sistema di scambio di informazioni aggiornate che utilizzi, il più possibile, Internet. Questo sistema faciliterà l'accesso e lo scambio di informazioni sulle specie invasive, incluse, ma non solo, informazioni sulla distribuzionee l'abbondanza di specie invasive; impatto economico, ambientale e sulla salute umana, tecniche di gestione, e leggi e programmi per la gestione, la ricerca e la pubblica educazione;

(g) prepararsi a emettere un Piano di Gestione delle Specie Invasive nazionale come la sezione 5 di questo ordine.

 

Sezione 5:

Piano di Gestione delle Specie Invasive

  1. Entro 18 mesi dalla promulgazione di quest'ordine, il Consiglio preparerà ed emetterà la prima edizione di un Piano di Gestione delle Specie Invasive (Piano di Gestione) che elencherà in dettaglio e raccomanderà gli obiettivi e gli scopi ottimali nonché le misure specifiche per coordinare con successo gli sforzi delle Agenzie Federali riguardo le specie invasive. Il Piano di Gestione dovrà raccomandare obiettivi e misure specifiche per adempiere a tutti i doveri stabiliti nella sezione 2 (a) di quest'ordine ed esporrà i passi che il Consiglio dovrà intraprendere per portare a termine i compiti assegnatigli nella sezione 4 di quest'ordine. Il Piano di Gestione dovrà essere sviluppato attraverso un processo pubblico e consultando le Agenzie Federali e gli Stakeholders.
  2. La prima edizione del Piano di Gestione includerà un'analisi degli eventuali approcci esistenti e futuri, nonché le autorizzazioni tese ad evitare l'introduzione e la diffusione delle specie invasive, incluse quelle per l'identificazione delle "vie" attraverso le quali vengono introdotte le specie invasive, per ridurre al minimo i rischi portati dalle intrusioni.Tali misure raccomandate, forniranno un processo scientifico che valuti i rischi associati all'introduzione e alla diffusioone delle specie invasive e un processo sistematico e coordinato basato sul grado di rischio, per identificare, monitorare e interdire le vie che potrebbero essere coinvolte nell'introduzione delle specie invasive. Se le misure raccomandae non sono autorizzate dalla legge corrente, il Consiglio svilupperà e raccomanderà al presidente attraverso i suoi co-presidenti proposte legislative per i cambi necesari nell'autorità.
  3. Il Consiglio aggiornerà il Piano di Gestione biennalmente e lo dovrà valutare, riportando i successi attuali, ottenuti sugli scopi e gli obiettivi previsti dal Piano di Gestione (ed ogni altro rapporto) rendendoli noti all'Ufficio della Gestione e del Bilancio. Entro 18 mesi dopo che le misure sono state raccomandate dal Consiglio, in qualsiasi edizione del Piano di Gestione, ogni agenzia federale la cui azion e sia richiesta per rendere effettive tali misure, o eseguirà l'azione raccomandata o fornirà al Consiglio la spiegazione sul perché questa non sia realizzabile. Il Consiglio valuterà l'efficacia di quest'ordine non meno di una volta ogni cinque anni dopo la promulgazione dell'ordine, e riporterà il caso all'Uffcio della Gestione e del Bilancio se l'ordine dovrà essere riesaminato.

 

Sezione 6:

Analisi legale e Amminisrazione

(a)quest'ordine é inteso solo a migiorare la gestione internazionale del ramo esecutivo, e non é destinato a trarre alcun giovamento o beneficio o responsabilità fiduciaria, indipendente o procedurale, applicabile alla legge o all'equità, da parte di una frazione contro gli Stati Uniti, le sue Agenzie, i suoi funzionari, o qualsiasi altra persona.

(b)L'ordine esecutivo 11987 del 24 Maggio 1997 è con questo documento, revocato.

(c)le richieste della sezione 2 (a) (3) di quest'ordine non si applicheranno ad alcuna sezione del Dipartimento di Stato o del Dipartimento della Difesa se il Segretario di Stato o il Segretario della Difesa troveranno che l'esenzione da tali richieste sia necessasria per la politica estera o per ragioni di sicurezza nazionale.

Firmato:

William J. Clinton - la Casa Bianca - 3 Febbraio 1999

 

sensej@libero.it

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